Gabicce Mare - Gradara - Mombaroccio - Pesaro
  • Fontana Piazza del Popolo

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell’Unione

1. In attuazione dell’art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è costituita tra i Comuni di Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio e Pesaro l’Unione dei Comuni “del San Bartolo e del Foglia”, di seguito denominata “Unione”.

2. La sede dell’Unione è presso il Comune di Pesaro.

3. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune ove è Sindaco il Presidente dell’Unione. Su decisione del Presidente, si possono tenere in luoghi diversi per assicurare la presenza dell’istituzione in tutto il territorio.

4. L’Unione è un Ente Locale con autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

5. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

6. L’Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome “Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia” e con lo stemma dell’Ente, che dovrà riportare gli stemmi dei Comuni aderenti.

7. L’Unione dei Comuni può dotarsi di un proprio gonfalone di rappresentanza, riportante lo stemma dell’Unione.

8. L’uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che disciplina anche i casi di concessione in uso dello stemma a Enti e associazioni aventi sede nel territorio dell’Unione dei Comuni, e le relative modalità d’uso.

9. L’Unione ha un proprio Albo Pretorio on-line, istituito anche ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000, necessario per la pubblicazione degli atti e avvisi nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

 

Art. 2 Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall’art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell’organizzazione e dell’attività dell’Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il voto del Presidente dell’Unione e dei Sindaci facenti parte del Consiglio.

3. L’Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

 

Art. 3 Finalità e ruolo dell’Unione

1. L’Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l’ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.

2. L’Unione, nell’attuazione dei suoi compiti, persegue obiettivi di:

- pari opportunità, garantendo a tutti i cittadini dell’area i medesimi diritti di accesso ai servizi, con particolare riguardo ai residenti nei piccoli comuni;

- efficienza e contenimento dei costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e la qualità del servizio, attraverso le economie di scala derivanti dall’uso integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all’Ente, in direzione di una tendenziale riduzione dei costi;

- efficacia, aumentando la specializzazione degli addetti per una maggiore qualità dei servizi;

- sviluppo di politiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e potenzialità di ciascun territorio.

3. L’Unione, nella propria autonomia, persegue inoltre i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l’interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione.

4. L’Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale. La finalità è il conferimento di maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche europee, nazionali e regionali.

 

Art. 4 Obiettivi programmatici

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell’Unione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico, culturale e artistico delle città;

b) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per rispondere più appropriatamente alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

c) armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi ad essa conferiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

d) esercitare un controllo più efficace sulle società ed Enti che gestiscono servizi per conto dell’Unione;

e) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

f) attivare ed estendere nuovi servizi e funzioni che per le loro caratteristiche si prestano alla gestione in forma associata.

 

Art. 5 Criteri generali dell’azione amministrativa

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e alla semplificazione dei procedimenti di sua competenza e al contenimento dei costi.

2. In particolare l’Unione:

a) raccorda la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione;

b) definisce la propria struttura organizzativa secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione;

c) assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; d) promuove la semplificazione dell’attività amministrativa.

 

Art. 6 Durata dell’Unione

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. L'Unione è costituita mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo e diviene operativa con l’elezione dei propri Organi.

3. L’Unione si scioglie quando vengono meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

4. Lo scioglimento dell’Unione è disposto, altresì, con l’approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza prevista al secondo comma dell’articolo 2. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all’Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento a ogni singola funzione o servizio.

5. I Comuni facenti parte dell’Unione al momento del suo scioglimento definiscono d’intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio e ai rapporti giuridici in corso.

 

Art. 7 Adesione di nuovi Comuni – Recesso dall’Unione

1. L’adesione all’Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, è subordinata al voto favorevole dei Consigli Comunali degli altri Comuni aderenti, da adottarsi con la procedura e la maggioranza richiesta per la costituzione dell’Unione, su proposta del Consiglio dell’Unione. Il Consiglio dell’Unione provvederà successivamente al dovuto adeguamento dello Statuto.

2. L’adesione ha in ogni caso effetto a partire dall’anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell’Unione.

3. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 6, il recesso dall’Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli Organi dell’Unione rappresentanti dell’Ente receduto.

4. Il diritto di recesso può essere esercitato trascorsi almeno due anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo per i Comuni che hanno istituito l’Unione, ovvero decorsi due anni dall’adesione per i Comuni che vi aderiranno successivamente.

5. Gli Organi dell’Unione provvedono alla modifica di regolamenti o degli altri atti deliberativi assunti dall’Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell’Ente.

6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all’Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 3.

7. Tali Comuni dovranno farsi carico delle quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi, delle risorse umane e/o strumentali, nonché delle attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell’Unione.

8. Il Comune che delibera di recedere dall’Unione rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell’Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

9. Ove lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell’Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati. Le spese del Commissario sono poste a carico dell’Ente che ha fatto la richiesta di nomina.

 

Art. 8 Funzioni dell’Unione

1. I Comuni possono conferire all’Unione l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.

2. I Comuni possono conferire all’Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.

3. I Comuni possono altresì conferire all’Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell’interesse dei Comuni aderenti.

4. In fase di prima attuazione, costituiscono oggetto di conferimento dell’Unione le seguenti funzioni:
    - Polizia locale;
    - Servizi statistici;
    - Protezione civile;
    - Servizi informativi.

 

Art. 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all’Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui all’art. 8 del presente Statuto viene effettuato con le seguenti modalità:

- conferimento da parte di tutti i Comuni dell’Unione;

- conferimento da parte di due o più Comuni dell’Unione

2. Il conferimento si perfeziona con l’approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell’Unione, di una convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferita;

- i rapporti finanziari tra gli Enti;

- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;

- la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;

- eventuale durata e modalità di recesso.

3. Il conferimento delle funzioni deve essere preceduto da un’analisi di fattibilità che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l’Unione.

4. L’individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.

5. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all’atto dell’approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento, salvo diversa indicazione recata nella deliberazione .

6. La revoca all’Unione di funzioni e compiti già conferiti, prima della scadenza prevista dalla convenzione, è deliberata dai Consigli Comunali entro il mese di settembre di ogni anno, e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

 

Art. 10 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi conferite sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai Comuni;

- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;

- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli Enti locali;

- mediante affidamento diretto a un Comune dell’Unione, con apposita convenzione.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione, nonché di attività strumentali all’espletamento delle sue funzioni, l’Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convezione con uno o più comuni dell’Unione.

3. L’Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

 

Art. 11 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali di funzionamento dell’Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti all’Unione in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento.

2. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell’Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell’ambito del bilancio dell’Unione, attraverso un piano esecutivo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione, sia per l’impiego dell’avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la relativa convenzione.

 
Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia, Piazza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro (PU) - PEC: unionecomuni.sanbartolofoglia@emarche.it - C.F. e P.Iva: 02584910414 .
Credits - Cookie policy -  Copyright © 2015-2025 - [id]