Gabicce Mare - Gradara - Mombaroccio - Pesaro
  • Fontana Piazza del Popolo

Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

Capo II - Il Consiglio

Art. 13 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell’Unione dei Comuni è composto da 25 membri, compreso il Presidente, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti all’Unione, secondo il seguente schema:
        - sei per il Comune di Gabicce Mare: il Sindaco e n. 5 membri (di cui 2 esponenti della minoranza);
        - quattro per il Comune di Gradara: il Sindaco e n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
        - tre per il Comune di Mombaroccio: il Sindaco e n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
        - dodici per il Comune di Pesaro: Il Sindaco e n. 11 membri (di cui 4 esponenti della minoranza).
2. L’elezione dei Consiglieri dell’Unione avviene entro 30 giorni dall’approvazione dello Statuto, o dall’efficacia dell’atto/provvedimento che costituisce presupposto dell’elezione.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, se un Comune non ha provveduto all’elezione dei propri rappresentanti, fino all’elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione il Sindaco, nonché, ove necessario a raggiungere il numero previsto di Consiglieri del Comune, i Consiglieri comunali di maggioranza e i Consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale.
4. L’elezione dei Consiglieri dell’Unione viene effettuata in ciascun Consiglio Comunale con votazione separata dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ciascun Consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un Consigliere, rispettivamente di maggioranza o di minoranza. Sono considerati nulli i voti espressi in modo difforme. In caso di parità di voti, viene eletto: per i Consiglieri di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza; per i Consiglieri di minoranza il candidato Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed in subordine il Consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato la cifra individuale più elevata, costituita dalla cifra della lista aumentata dei voti di preferenza.
5. Il Consigliere eletto in qualità di Consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell’Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all’altro. Tale decadenza opera a far data dall’adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima.
6. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio dell’Unione durano in carica fino all’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal nuovo Commissario.
8. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell’Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade ipso iure anche dalla carica presso l’Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

 

Art. 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Unione. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l’azione complessiva dell’Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nel documento programmatico. Il Consiglio determina l’indirizzo politico e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri Organi dell’Unione.

 

Art. 15 Presidenza del Consiglio

1. Nella prima adunanza il Consiglio, subito dopo aver preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti, o il più anziano di età nel caso di parità.
2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio verso l’esterno e ne dirige i lavori secondo il regolamento, tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento;
b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente, eletto con le stesse modalità del Presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

 

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell’interesse dell’intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione e ottenere copie degli atti delle aziende e delle istituzioni dipendenti o partecipate dall’Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento del Consiglio di cui all’art. 19 del presente Statuto. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
4 I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti e affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dalla sala della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al Segretario. In caso di astensione del Segretario il Consiglio elegge un proprio componente a svolgere le funzioni di verbalizzazione.
6. Alle votazioni del Consiglio concernenti funzioni e servizi conferiti all’Unione soltanto da alcuni dei Comuni aderenti prendono parte i rappresentanti degli Enti che hanno conferito la funzione o il servizio oggetto della decisione. In tali ipotesi gli astenuti vengono computati ai soli fini della determinazione del quorum strutturale. Il Consiglio dell’Unione, con votazione preliminare da rendersi secondo le maggioranze ordinarie, valuta i casi in cui, viceversa, alla votazione partecipano comunque tutti i Consiglieri, trattandosi di decisione con valenza generale, ovvero con conseguenze che ricadono su tutti gli Enti.

 

Art. 17 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. A tal fine, deve essere formalmente notificata al Consigliere la causa di decadenza, con l’assegnazione di un termine di quindici giorni per l’invio di eventuali giustificazioni e controdeduzioni. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risolutrice, tenuto conto delle eventuali giustificazioni e controdeduzioni presentate.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale, cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede a eleggere entro il termine di 60 giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell’Unione.

 

Art. 18 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
2. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione e il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

 

Art. 19 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta a maggioranza assoluta dei voti assegnati il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell’ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento disciplina:
a) le modalità di convocazione del Consiglio e i soggetti abilitati a richiederla;
b) le modalità di svolgimento delle sedute e dei relativi lavori;
c) i casi in cui le sedute si svolgono in seduta segreta, fermo restando il principio generale della pubblicità delle sedute stesse;
d) le modalità di votazione e i casi in cui si vota a scrutinio segreto, fermo restando il principio
generale del voto palese;
e) il diritto di iniziativa dei Consiglieri;
f) l’eventuale istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, con le relative norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori, fermo restando il principio che alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi, ma solo referenti e istruttori;
g) la costituzione dei Gruppi consiliari, fermo restando che non possono essere istituiti gruppi composti da un solo Consigliere;
h) le modalità di trattazione degli argomenti sottoposti al Consiglio e le modalità di discussione e di approvazione degli atti deliberativi.

 
Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia, Piazza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro (PU) - PEC: unionecomuni.sanbartolofoglia@emarche.it - C.F. e P.Iva: 02584910414 .
Credits - Cookie policy -  Copyright © 2015-2025 - [id]