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Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 20 Il Presidente

1. Il Presidente dell’Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni associati, con il voto favorevole dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati e dura in carica per 2 anni e sei mesi.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall’ufficio di Presidente dell’Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
3. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
4. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede all’elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al presente articolo. Fino all’elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

 

Art. 21 Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l’Organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, il Presidente:
a) rappresenta l’Unione e presiede la Giunta;
b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Unione;
c) sovrintende l’espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
d) sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell’Unione presso Organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina dei Responsabili dei Settori;
f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest’ultimo caso, il relativo Presidente.

 

Art. 22 Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell’Unione viene nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe relative al funzionamento dell’Ente.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al quarto comma dell’art.20.

 

Art. 23 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all’Unione, tra cui il Presidente dell’Unione stessa.
2. Qualora il Sindaco di un Comune dell’Unione sia impossibilitato, per assenza o impedimento temporaneo, a partecipare a una o più sedute della Giunta dell’Unione, lo stesso viene sostituito dal Vice Sindaco, previa comunicazione di cui al successivo comma.
3 In alternativa a quanto stabilito al precedente comma, il Sindaco ha la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all’Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati permanenti devono essere scelti tra il Vice Sindaco o gli assessori.
4. Qualora il Sindaco assente ricopra la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Vice Sindaco non può sostituirlo in tali cariche, pur partecipando alle sedute della Giunta.
5. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.
6. Nei casi di cui al precedente comma 2, la sostituzione opera qualora il Sindaco comunichi formalmente l’impedimento a partecipare a una singola seduta della Giunta dell’Unione o il periodo di assenza o impedimento durante il quale viene sostituito dal vice Sindaco. Nel caso in cui il Sindaco sia impossibilitato a produrre tale comunicazione, la stessa viene effettuata dal vice Sindaco.
7. Nel corso della prima seduta utile del Consiglio dell’Unione, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il proprio programma amministrativo.

 

Art. 24 Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione e opera attraverso deliberazioni
collegiali. In particolare provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario e dei dirigenti;
b) ad adottare, in caso di urgente necessità, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto e dai Regolamenti;
d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
e) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
f) ad approvare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori la cura di specifici settori dell’amministrazione dell’Ente, unitamente all’adozione dei relativi atti.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 25 Cessazione dalla carica di Assessore

1. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza determina la decadenza dalla carica di Assessore dell’Unione.
2. Il Presidente dell’Unione, in tale caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena avvenuta la proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione al Consiglio.
3. Nel caso di scioglimento, ai sensi dell’articolo 141 del TUEL, del Consiglio del Comune cui appartiene uno dei componenti della Giunta esecutiva dell’Unione, quest’ultima è integrata dal Commissario governativo.

 

Art. 26 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono adottate a maggioranza e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di Enti pubblici, dirigenti ed esperti per l’esame di particolari argomenti all’ordine del giorno.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate dalla normativa in materia di Enti locali e dall’apposito regolamento di funzionamento di cui la Giunta può dotarsi.
6. Salvo quanto diversamente previsto, le votazioni sono di norma palesi e rese per alzata di mano. Vengono svolte a scrutinio segreto le sole votazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.
7. Le deliberazioni della Giunta vengono affisse presso l’albo pretorio on-line dell’Unione e sono raccolte in modo da garantirne la piena accessibilità.

 
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