Gabicce Mare - Gradara - Mombaroccio - Pesaro
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Titolo III - FORME ASSOCIATIVE, PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO

Art. 27 Forme associative

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre Istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa.
2. Per la definizione e per l’attuazione di interventi integrati, il Presidente, sentita la Giunta, promuove accordi di programma con gli Enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.

 

Art. 28 Partecipazione popolare

1. Gli Organi dell’Unione si avvalgono per l’Amministrazione dell’Ente della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
2. Tutti i cittadini possono partecipare all’attività dell’Unione inoltrando istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.
3. Apposito regolamento disciplina modalità e tempi per l’esame e il riscontro di istanze e petizioni.

 

Art. 29 Accesso agli atti

1. I cittadini e i portatori di interesse, rispettivamente ai sensi del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e della L. 241/1990 e s.m.i., possono accedere agli atti e ai documenti amministrativi dell’Unione e, in generale, alle informazioni e ai dati in possesso dell’Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. I Consiglieri comunali dell’Unione e dei Comuni che fanno parte della stessa hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti, nonché di ottenere tutte le altre notizie e informazioni in possesso dell’Unione utili all’esercizio del mandato. L’accesso viene garantito attraverso il collegamento delle segreterie degli Enti locali aderenti con le strutture e gli Organi dell’Unione.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, i Consiglieri devono rispettare il segreto d’ufficio, il divieto di divulgazione di dati personali sensibili, di quelli relativi allo stato di salute e in generale di ogni notizia avente carattere di riservatezza.
4. Apposito regolamento sull’accesso stabilisce le modalità generali di informazione e di accesso ai documenti amministrativi dell’Unione e di intervento nei procedimenti amministrativi, nel rispetto dei diritti di tutela della privacy individuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 e i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, il responsabile e il termine di ciascun tipo di procedimento, le modalità di intervento endoprocedimentale, i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e quelli entro cui l’Ente deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente a emettere il provvedimento finale.

 
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