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Titolo IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 30 Principi generali

1. L’assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici degli Organi di governo.
2. Gli Organi dell’Unione individuano gli obiettivi prioritari dell’Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L’azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all’estensione dell’ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell’Unione.

 

Art. 31 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla legge, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L’organizzazione s’ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell’Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale e di qualificazione professionale.
4. L’Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche e alle risorse assegnate.

 

Art. 32 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell’Ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

 

Art. 33 Il Personale

1. L’Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il personale dei Comuni assegnato ai servizi attribuiti all’Unione è di norma trasferito all’Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
3. Il personale trasferito dai Comuni diventa, a tutti gli effetti, dipendente del nuovo Ente e la procedura di trasferimento è disciplinata dall’art. 31 del d.lgs. 165/2001 “Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività”, e, per le garanzie, dall’art. 2112 del Codice Civile che regola i mantenimenti dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di una parte di essa. Il rapporto di lavoro col dipendente comunale prosegue con l’Unione, senza soluzione di continuità, e i lavoratori trasferiti conservano tutti i diritti che ne derivano. L’Unione è obbligata ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche aziendali, vigenti per ciascun lavoratore alla data del trasferimento, fino ad avvenuta definizione di un contratto integrativo aziendale dell’Unione.
4. I Comuni, in virtù del trasferimento delle funzioni e delle attività, dovranno procedere alla ridefinizione della dotazione organica, disponendo il congelamento, secondo la disciplina dell'art. 6 bis, D.lgs.165/2001, dei posti oggetto di trasferimento.
5. Nel caso di scioglimento dell’Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell’Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all’Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza
6. In sede di prima attuazione i Comuni conferiscono il personale all'Unione mediante l'istituto del comando. Per motivate esigenze organizzative, l’Unione e i Comuni possono utilizzare il personale delle rispettive dotazioni organiche avvalendosi dell’istituto del comando di personale, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
7. In sede di prima attuazione nonché per specifiche iniziative di collaborazione, l’Unione e i Comuni possono, altresì, disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l’Unione, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto vigenti nel tempo.
8. Il personale dell’Unione è ripartito in una dotazione organica a struttura piramidale suddivisa in settori. Per ogni settore, che può ricomprendere uno o più servizi, il Presidente provvede a nominare un Responsabile del Settore. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.
9. L’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’Unione comporta l’unificazione delle relative strutture amministrative.
10. Per quanto riguarda il personale dipendente direttamente assunto dall’Unione, nell’ipotesi di scioglimento dell’Unione, o di recesso anche di un singolo Comune, sussiste, da parte dei Comuni o del Comune recedente, l’obbligo di riassunzione del predetto personale dipendente secondo l’onere sostenuto dal singolo Comune al momento dell’adozione della deliberazione di scioglimento/ recesso, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti alla data dello scioglimento. Ai fini del passaggio del personale dipendente dovrà essere sottoscritto specifico accordo con le OO.SS.
11. Al personale dell’Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni-Enti locali.
12 La Giunta, in conformità alla normativa vigente, nell’ambito degli obiettivi assegnati ai responsabili gestionali, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne di esperti di provata competenza, previa verifica dell’inesistenza di figure interne presenti nell’Unione e nei Comuni associati e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell’atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica rispetto alle prestazioni richieste.

 

Art. 34 Segretario

1 L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente, su proposta della Giunta, tra i Segretari Comunali dei Comuni aderenti all’Unione. Per quanto riguarda il relativo trattamento economico si osserva quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l’attività. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) roga tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente con le modalità stabilità nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento e può essere confermato all’atto del rinnovo della Giunta dell’Unione, in conformità alle disposizioni vigenti per l’ordinamento dei Segretari comunali. In ogni caso, il Segretario continua a esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario. Il Segretario può essere revocato per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato del Presidente in quel momento in carica, previa deliberazione della Giunta.

 

Art. 35 Servizi pubblici locali

1. L’Unione, nel rispetto dei principi di cui al titolo I del presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali attribuiti alla propria competenza. Per l’erogazione dei servizi l’Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base di un confronto comparativo rispetto ai criteri di efficacia, efficienza e di economicità, tenendo conto anche delle previsioni degli eventuali piani e dei programmi approvati dai Comuni partecipanti.
2. L’Unione deve garantire che, nell’erogazione dei servizi, siano assicurate la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze. Tale garanzia si applica anche nel caso in cui il servizio sia erogato in convenzione o sulla base di un contratto, da parte di un soggetto terzo rispetto all’Unione.
3. L’Unione non può sospendere o terminare l’esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni che la compongono senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall’Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni che la costituiscono è regolata nel rispetto dei criteri dettati dall’art. 6 del presente Statuto.


 
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