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Titolo V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 36 Finanze dell’Unione

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all’Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali come definite negli studi di fattibilità approvati. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

 

Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l’anno successivo e il rendiconto di gestione.

 

Art. 38 Risultati della gestione

1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l’apporto tecnico del Responsabile del servizio competente, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell’Organo di revisione.
2. Entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell’Unione, con analisi degli effetti prodotti nell’ambito territoriale considerato.

 

Art. 39 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.

 

Art. 40 Revisione economica e finanziaria

1. Il Revisore dei Conti viene designato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei Conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per sopravvenuta incompatibilità. L’esercizio delle funzioni di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’Unione.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’Unione connessi alla sfera delle sue competenze.

 

Art. 41 Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente in materia.

 

Art. 42 Sistema dei controlli interni

1. L’Unione prevede e attiva le seguenti tipologie di controlli interni attraverso appositi regolamenti:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità dell’azione amministrativa;
b) controllo strategico, finalizzato alla verifica dell’attuazione degli indirizzi/obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell’Unione;
c) controllo di gestione, finalizzato alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e gestionale;
d) controllo sugli equilibri finanziari, volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;
e) controllo sulle società partecipate non quotate, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
f) controllo sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente;
g) valutazioni dei risultati e prestazioni dei responsabili gestionali, svolti dall’Organo di valutazione dell’Unione.

 
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