1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell’Unione cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di funzioni e servizi all’Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali come definite negli studi di fattibilità approvati. Senza tale previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera inattuabile.
1. Il Consiglio dell’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l’anno successivo e il rendiconto di gestione.
1. Il rendiconto della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto dalla Giunta con l’apporto tecnico del Responsabile del servizio competente, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e quindi approvato dal Consiglio, entro il termine previsto dalla legge, con obbligo di riferimento espresso ai contenuti della relazione dell’Organo di revisione.
2. Entro un triennio dalla costituzione, il rendiconto è impostato secondo i principi del bilancio e rendiconto sociale, orientato in modo esplicito verso i diversi portatori di interesse dell’Unione, con analisi degli effetti prodotti nell’ambito territoriale considerato.
1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.
1. Il Revisore dei Conti viene designato secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Competono al Revisore dei Conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per sopravvenuta incompatibilità. L’esercizio delle funzioni di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’Unione.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell’Unione connessi alla sfera delle sue competenze.
1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
1. L’Unione prevede e attiva le seguenti tipologie di controlli interni attraverso appositi regolamenti:
a) controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità e regolarità dell’azione amministrativa;
b) controllo strategico, finalizzato alla verifica dell’attuazione degli indirizzi/obiettivi strategici contenuti negli strumenti di programmazione dell’Unione;
c) controllo di gestione, finalizzato alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa e gestionale;
d) controllo sugli equilibri finanziari, volto al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;
e) controllo sulle società partecipate non quotate, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
f) controllo sulla qualità dei servizi erogati, finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni e interni dell’Ente;
g) valutazioni dei risultati e prestazioni dei responsabili gestionali, svolti dall’Organo di valutazione dell’Unione.