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Titolo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Disposizioni transitorie

1. Fino all’emanazione di propri atti regolamentari per il funzionamento interno dell’Unione (regolamento dei contratti, di contabilità ecc.) si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell’Unione, i Regolamenti in vigore presso il Comune di Pesaro.
2. Fino all’individuazione del tesoriere dell’Unione con le modalità indicate all’art. 41, l’Unione può avvalersi del servizio del comune di Pesaro.
3. Sino alla nomina del Segretario dell’Unione di cui all'art. 34 e in sede di istituzione dell'Unione, esercita tale funzione il Segretario Generale del Comune di Pesaro.
4. Sino alla nomina dell’Organo di revisione, l’Unione può avvalersi dell’Organo di revisione di uno dei Comuni aderenti.
5. Il Consiglio dell’Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell’Unione o entro il termine fissato dall’ordinamento, qualora successivo.
6. Fino all’elezione dei Presidenti di cui agli artt. 15 e 20, ne esercita le relative funzioni il Sindaco del Comune di Pesaro.

 

Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il Conferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate in materia dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli Organi dell’Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

 

Art. 45 Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
2. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall’affissione all’Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti.
3 Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l’entrata in vigore, decorre dall’inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

 
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